Articolo 1

DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1.1 È costituita, con sede in Bologna (BO), attualmente Via Riva di Reno n. 124, l’Associazione riconosciuta denominata “Associazione Spazio Interiore e Ambiente – Associazione Sportiva Dilettantistica – APS”, in breve “A.S.I.A. asd-APS” (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione” o “Asia”), per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle attività indicate al successivo art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune, salvo l’obbligo di comunicazione alle autorità competenti.

1.2 L’acronimo “APS” integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 

1.3 L’Associazione riunisce persone fisiche in misura non inferiore a sette, Associazioni del Terzo Settore o Associazioni ed altri Enti senza scopo di lucro nei limiti indicati all’art. 35 comma 3 D.Lgs. 117/2017 e senza discriminazioni basate su sesso, religione, etnia e condizioni socio-economiche.

1.4 L’Associazione acquisirà il riconoscimento ai fini sportivi mediante l’affiliazione ad uno o più enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che potranno operare quali reti associative per l’associazione e dei quali si impegna ad osservare Statuto, Regolamenti e deliberati degli ordini superiori. 

1.5 Il riconoscimento ai fini sportivi comporterà altresì l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della Federazione o dell’ente o degli enti di promozione sportiva di affiliazione.

Articolo 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2.1 L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di svolgere in via principale le seguenti finalità:

  1. a) promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nonché di istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni (D.Lgs. 117/2017 art. 5.1 lett. d);
  2. b) promozione di interventi e servizi atti alla salvaguardia ed al miglioramento dell’ambiente, sensibilizzazione all’utilizzo accorto delle risorse naturali (D.Lgs. 117/2017 art. 5.1. lettera e);
  3. c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, ivi incluse le attività di promozione e diffusione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente art. 2 dello Statuto, anche mediante l’editoria (D.Lgs. 117/2017 art. 5.1 lettera i);
  4. d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (D.Lgs. 117/2017 art. 5.1 lettera k);
  5. e) formazione extra-scolastica, per la prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto alla povertà educativa (D.Lgs. 117/2017 art. 5.1 lett. l);
  6. f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (D.Lgs. 117/2017 art. 5.1 lett. t).
  7. g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (D.Lgs. 117/2017 art. 5.1 lett. u). 

2.2 L’associazione promuove, altresì, la riflessione e l’esperienzialità volte alla ricerca del senso del nostro esistere e del significato di “dimensione umana” e “vita”; sente l’urgenza di un rinnovato rapporto con la natura da perseguire attraverso una ecologia di “seconda generazione”, che passi attraverso un rinnovato rapporto con lo scorrere del tempo interiore. Come l’uomo vive il proprio tempo interiore così vive il rapporto con l’ambiente, sociale o naturalistico che sia. A tal fine A.S.I.A. si avvale di metodiche rifacentesi all’arte, alla filosofia, alla scienza ed alla meditazione di indirizzo orientale. A.S.I.A. è particolarmente orientata a promuovere il confronto tra la cultura umanistica, scientifica, artistica e delle discipline sportivo-motorie occidentale e le filosofie e i modi dell’esperienzialità interiore e fisica dell’Oriente.

2.3 Constatando che è l’esperienza a trasformarci, mentre la sola informazione spesso non basta, essa si riconosce nell’eredità spirituale di Gérard Blitz, maestro di yoga e monaco buddista zen, e accetta, come metodologia, quella contenuta nella sua massima “nulla ci convince piu’ di quanto sperimentiamo da noi stessi”.

2.4 A.S.I.A. condivide i principi ispiratori della U.B.I. Unione Buddista Italiana. L’ A.S.I.A. si riconosce nei principi igienisti e naturisti come espressi dal movimento FKK (Freie Körperkultur – Cultura del corpo).

2.5 Le finalità di cui sopra saranno realizzate attraverso l’organizzazione di:

  • attività educative e formative di mente e corpo e di divulgazione culturale e scientifica in genere, attraverso corsi, seminari e convegni attinenti alle diverse tradizioni culturali e la pubblicazione e diffusione di libri, giornali, riviste sui diversi supporti tecnologici;
  • attività di ricerca pedagogica-didattica mirate allo sviluppo globale dell’individuo, coniugando gli aspetti corporei, cognitivi ed emotivi che concorrono a formare persone capaci di stabilire una relazione rispettosa e costruttiva con se stesse, con gli altri e con l’ambiente circostante;
  • attività di formazione e aggiornamento per il personale docente, educativo e direttivo della scuola di ogni ordine e grado in linea con le indicazioni ministeriali, negli ambiti trasversali: didattica e metodologie, metodologie e attività laboratoriali, didattica per competenze e competenze trasversali, innovazione didattica e didattica digitale; e negli ambiti specifici: orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, inclusione scolastica e sociale, gestione delle problematiche relazionali della classe, dialogo interculturale e interreligioso, conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, didattica di singole discipline;
  • percorsi di formazione per bambini, giovani studenti, genitori ed altri operatori del campo socio-educativo;
  • corsi di formazione per professionisti, anche delle professioni sanitarie e più in generale delle professioni di aiuto.

2.6 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. Analogamente rispetterà, per le attività sportive, i limiti di cui all’art. 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e s.m.i.. Il Consiglio Direttivo sarà competente a determinare le attività diverse che potranno essere svolte.

2.7 Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

2.8 L’Associazione può esercitare iniziative ed attività, anche organizzate e continuative, di raccolta fondi per le proprie attività di interesse generale di cui all’art. 2 del presente statuto, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

3.1 Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. a) dal fondo di dotazione che ammonta a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017;
  2. b) dai beni mobili, mobili registrati ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo;
  3. c) da elargizioni, erogazioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  4. d) dagli eventuali avanzi netti di gestione. 

3.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

  1. a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati;
  2. b) contributi e liberalità di associati, terzi, e di enti privati o pubblici; 
  3. c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
  4. d) cessione di pubblicazioni a cura dell’Associazione nell’ambito della sua attività di divulgazione culturale;
  5. e) proventi derivanti da attività diverse di cui al precedente punto 2.6.

3.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.

3.4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci, sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

3.6 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4

ASSOCIATI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4.1 Sono ammessi a far parte dell’Associazione persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore, Associazioni ed Enti senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. 

4.2 L’Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie o tre associazioni di promozione sociale socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.  

4.3 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. L’Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

4.4 Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato senza motivazione e con decisione definitiva. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati. 

4.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

  1. il diritto a partecipare alle attività associative;
  2. il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
  3. il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  4. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  5. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;

4.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative. 

4.8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

4.9 Gli associati minori di età esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, per le delibere di contenuto non economico ed adempiono i propri obblighi mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Articolo 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

5.1 Oltre che per morte, la qualifica di associato si perde per recesso o per esclusione.

5.2 L’associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, 

5.3 Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

5.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione, l’associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

Articolo 6

OBBLIGHI ASSICURATIVI

6.1 L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 7

VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE

7.1 L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone volontarie aderenti all’Associazione.

7.2 L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro tutti i volontari, associati o non associati, che svolgano la propria attività in modo non occasionale, fermo restando l’obbligo assicurativo di cui al precedente articolo.

7.3 L’attività di volontariato non può essere retribuita, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per la propria attività di volontariato, previa necessaria autorizzazione del Consiglio Direttivo.

7.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione.

7.5 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche tra i propri associati, salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5 D.Lgs. 117/2017, nei limiti necessari per il corretto funzionamento. 

Articolo 8

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

8.1 L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

8.2 Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Articolo 9

ASSEMBLEA

9.1 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

9.2 Essa è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

9.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. 

9.4 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “Avviso di convocazione”, da comunicare altresì all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L’avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima convocazione.

L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.  

9.5 L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’approvazione del rendiconto preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. 

La convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio di cui al periodo precedente può essere differita, nei successivi 60 giorni che decorrono dal 30 aprile suindicato, per motivate ragioni indicate nell’avviso di convocazione.

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati in regola con il versamento delle quote associative. Fino alla approvazione da parte della assemblea del rendiconto preventivo il consiglio direttivo è autorizzato a gestire l’associazione in esercizio provvisorio per dodicesimi sulla base del preventivo approvato per l’esercizio precedente.

9.6 In Assemblea ciascun associato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. 

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. 

Ciascuno degli associati presenti può ricevere al massimo due deleghe.

9.7 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9.8 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

9.9 Il Presidente nomina tra gli associati il Segretario verbalizzante.

9.10 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.

9.11 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno 1/4 degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. 

9.12 L’assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.13 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati maggiorenni ai sensi dell’art. 21 comma 3 c.c..

9.14 L’Assemblea ordinaria: 

  1. a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
  2. b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio; 
  3. c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  4. d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell’Organo di controllo;
  5. e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione; 
  7. g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

Gli associati minorenni non potranno ricoprire cariche sociali

9.15 L’Assemblea straordinaria:

  1. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
  2. delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  3. delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

9.16 Le sedute assembleari potranno anche svolgersi da “remoto”, mediante mezzi di telecomunicazione o elettronici, purché idonei a garantire la verifica dell’identità dell’associato e la piena partecipazione di quest’ultimo, come disciplinato da apposito regolamento interno.

Articolo 10

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

10.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la carica di amministratori in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 

10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

10.4 Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, hanno l’obbligo di comunicare al RUNTS le proprie generalità, nonché i nominativi di coloro cui spetta la rappresentanza dell’ente ex art. 26, comma 6, D.Lgs. 117/2017.

10.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro sette giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

10.6 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

10.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l’anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” sulla base di un Regolamento predisposto dal Consiglio ed approvato in Assemblea.

10.8 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10.9 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:

  1. a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
  2. b) la fissazione delle quote associative;
  3. c) le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  4. d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  5. e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  6. f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; 
  7. g) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  8. h) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
  9. i) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  10. l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

10.10 Fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

10.11 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 11

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

11.1 Il Consiglio Direttivo decade:

  1. a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
  2. b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti. In caso di mancanza di non eletti il consiglio direttivo rimarrà in carica in organico ridotto;
  3. c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

11.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione. 

11.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

  1. a) per dimissioni;
  2. b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

11.4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione. 

Articolo 12

SEGRETARIO E TESORIERE

12.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

12.2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

12.3 Il Tesoriere provvede alla tenuta dei libri contabili necessari ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo. Le somme incassate dovranno essere versate presso gli istituti di credito indicati dal Consiglio Direttivo.

12.4 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 13

LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

13.1 L’associazione deve tenere i seguenti libri previsti dall’art. 15 del D.lgs. 117/2017:

  1. Libro degli associati;
  2. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e di eventuali organi sociali;
  4. Il registro dei volontari.

13.2 E’ cura del Presidente verificare che i libri siano tenuti regolarmente.

13.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell’Associazione con le modalità previste da apposito regolamento. 

Articolo 14

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

14.1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Rimane fermo in ogni caso l’obbligo del deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore competente per territorio, del bilancio regolarmente approvato, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

14.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00);

in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

14.4 Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

14.5 Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

14.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

15.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico, composto da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

15.2 L’organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell’Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’Organo sia stato ricostituito. I componenti dell’Organo di controllo possono essere rieletti. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza ex art. 2399 c.c. e l’art. 30, comma 5, D.Lgs. 117/2017.

15.3 L’Organo di controllo può assistere all’Assemblea ed alle adunanze del Consiglio Direttivo. 

15.4 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

15.5 Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

15.6 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.

Articolo 16

SCIOGLIMENTO

16.1 L’Associazione ha durata illimitata.

16.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

16.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

16.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un’altra associazione sportiva dilettantistica associazione di promozione sociale affiliata all’ASI, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

17.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 18

NORME APPLICABILI

18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico e di terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

18.2 Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di avvenuta iscrizione della associazione.

18.3. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

18.4 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili. 

18.5 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’Associazione che con esso si ponga in contrasto.